Avada Car Dealer News

Nei lavori di manutenzione in quota in condominio dove è presente la linea vita, il committente dei lavori (quindi il condominio, rappresentato dall’amministratore) è passibile penalmente di due comportamenti colposi (quindi legati non alla volontà, che rappresenta il ben più grave profilo del dolo, ma a imperizia, imprudenza, negligenza o, ancora, inosservanza di leggi e regolamenti):

  • culpa in eligendo: il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa cui vengono affidati i lavori. Se dalla errata scelta deriva, ad esempio, un infortunio sul lavoro, il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio stesso, tanto in sede penale, quanto civile;
  • culpa in vigilando: si realizza quando il committente, pur avendo magari scelto un’impresa idonea (e quindi non sussiste culpa in eligendo), tuttavia non si preoccupa di eseguire un opportuno controllo (“vigilanza”) per assicurarsi che le norme di sicurezza e tutela dei lavoratori vengano osservate.

L’amministratore per far svolgere i lavori di manutenzione in quota dove è presente la linea vita dovrà:
  1. verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (o lavoratore autonomo) in base agli artt. 15-26 e all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 smi e raccogliere la documentazione prevista.
    Sul punto, occorre considerare che l’idoneità tecnico-professionale è anche definita come “possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
    Pertanto occorre effettuare una valutazione più ampia, verificando se l’impresa possiede effettivamente le caratteristiche idonee per lo svolgimento dello specifico lavoro appaltato, con particolare riferimento a uomini, mezzi d’opera, attrezzature e “know-how”, eventualmente facendo riferimento al curriculum professionale dei lavori eseguiti;
  2. assicurarsi che l’impresa abbia predisposto il POS – Piano Operativo di Sicurezza (documento obbligatorio che tutte le aziende devono produrre prima di iniziare i lavori in un cantiere), la cui verifica a rigore spetta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE), se la tipologia di cantiere ne richiede la nomina (presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese).
    Vale la pena precisare che, qualora i lavori non possano essere svolti in trattenuta (ossia con modalità che prevede l’utilizzo di un cordino fisso, o regolabile, la cui lunghezza comunque non consenta all’operatore di cadere nel vuoto), bensì in modalità di arresto caduta, occorre ulteriormente verificare con attenzione che all’interno del documento siano dettagliate le modalità di recupero in caso di emergenza.
    Infatti, dovranno essere valutati i rischi derivanti dalla “sospensione inerte”, le modalità di recupero e di soccorso (per la gestione di quest’ultima fase, la formazione del lavoratore-soccorritore è fondamentale, perché solo un intervento rapido ed efficace evita l’insorgenza della c.d. “sindrome da sospensione inerte” o “sindrome da imbracatura”, che, nel caso il lavoratore perda conoscenza, può portare al decesso per ischemia cerebrale nel volgere di pochi minuti);
  3. verificare gli attestati di partecipazione agli specifici corsi per l’utilizzo DPI di III categoria contro le cadute dall’alto (la cui validità è di 5 anni).
    Qualora l’accesso alla copertura sia possibile esclusivamente tramite PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili (comunemente dette “cestello”), occorre che la PLE sia manovrata da operatore in possesso della obbligatoria abilitazione (il c.d. “patentino”) e ricordare che lo sbarco in quota dalla PLE è consentito solo ed esclusivamente per le attrezzature per le quali sia esplicitamente previsto dal costruttore;
  4. prima dell’ingresso in cantiere, l’utilizzatore della linea vita dovrà firmare il c.d. “libretto della linea vita”, che documenta gli accessi alla copertura;
  5. sembra superfluo, ma redigere un valido contratto d’appalto è altrettanto fondamentale, anche per eventuali contestazioni sulla tipologia dei lavori e sulla vexata quaestio degli extra-costi per lavori fuori capitolato;
  6. ove possibile, una valutazione in situ sull’effettiva competenza delle maestranze è buona prassi; se le persone appaiono poco esperte nel muoversi sulla copertura, è buona norma sospendere i lavori. Nonostante l’esibizione del registro infortuni non sia più obbligatoria, sarà possibile chiederne copia all’impresa esecutrice per accertare – già prima dell’inizio dei lavori – l’effettiva organizzazione, sorveglianza e professionalità dei preposti, ossia di quei lavoratori cui spetta il compito di sovrintendere e vigilare sulle operazioni di altri lavoratori, normalmente identificati come capi-squadra nei cantieri e capi-officina o capi-turno nell’industria manifatturiera.

fonte: quotidiano del condominio

Leave A Comment