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Caduta dall’alto

Nella sentenza n. 37119/2018, riferito ad un episodio tragico di caduta dall’alto, la Cassazione chiarisce il ruolo del presidente e dei soci di una cooperativa ai sensi delle vigenti normative inerenti la sicurezza sul lavoro.

Il fatto è riferito alla caduta dall’alto ad un’altezza di almeno 7,00 mt., e al conseguente decesso a seguito delle lesioni riportate, di un socio di una cooperativa che era stato inviato ad operare in quota dal presidente di quest’ultima, senza previsione e dotazione di alcun DPC e/o DPI anticaduta.

 

Corte d’Appello

Confermata dalla Corte d’Appello di Roma la sentenza di primo grado emessa con giudizio abbreviato che condanna per omicidio colposo il presidente della cooperativa, che si opponeva ricorrendo in Cassazione con le seguenti motivazioni:

  • L’operatore deceduto non è mai stato “dipendente” del ricorrente e nemmeno dunque quest’ultimo può individuarsi come datore di lavoro del deceduto lavoratore.-
  • Non vi era alcun interesse a che il presidente desse ordine di operare sulla copertura dell’edificio proprio perché quest’ultimo non è di proprietà della cooperativa.-
  • L’oggetto sociale della cooperativa (movimentazione merci) è estraneo all’attività che ha originato il decesso dell’operatore.

 

Giudizio Cassazione

Il ricorso presentato non considera che ai fini della normativa anti-infortunistica (art. 2 del D.Lgs. 626/94 e art. 2 del D.Lgs. 81/2008):

i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di “datore di lavoro”, riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell’unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un’impresa cooperativa (Sez. 4, n. 32958 del 08/06/2004 – dep. 29/07/2004, Vinci ed altro, Rv. 22927301)

Quindi il presidente della cooperativa, inquadrato come datore di lavoro, avrebbe dovuto impedire all’operatore (socio della cooperativa) di salire in copertura senza l’utilizzo di DPC o DPI.

Le altre motivazioni addotte dal presidente della cooperativa attengono al merito della vicenda e non sono ritenute ammissibili in sede di Cassazione.

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