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La Regione Campania ha approvato il nuovo regolamento per la prevenzione del rischio caduta dall’alto e per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.

Pubblicato sul BURC n. 58 del 7 ottobre 2019 il nuovo regolamento sui lavori in quota della Regione Campania: “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile”.

Il nuovo regolamento dei lavori in quota Campania

Il regolamento rispetta le seguenti norme:

  • l’articolo 53-bis, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania);
  • il dlgs n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

e definisce:

  • le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione da adottare nell’ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi.
  • L’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione.
  • la documentazione prevista dall’art. 53-bis, della legge regionale n. 3/2007, nonché le modalità di presentazione della stessa.

Il regolamento si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati all’8 ottobre 2019.

Ambiti di applicazione

Il regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1, compresi:

  1. la manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50%, ovvero, nell’ipotesi di coperture superiori a 200 m² in pianta, comunque non inferiore a 100 m²;
  2. il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dal dpr n. 380/2001, che interessano le coperture di edifici di nuova costruzione o esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d’uso, sia di proprietà privata che pubblica;
  3. l’installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
  4. gli interventi edilizi da eseguire in sanatoria o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento.

Il regolamento si applica altresì agli interventi rientranti nel campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, qualora riguardino le coperture di edifici pubblici. In tali casi, la verifica circa l’applicazione delle nuove disposizioni è affidata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Interventi esclusi

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  2. i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili ad attività di edilizia libera, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
  3. le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto, da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
  4. gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d).

Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti.

In tali casi dovrà, comunque, essere redatto l’Elaborato Tecnico della Copertura indicante le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura.

Misure preventive e protettive

Il capo II del nuovo regolamento della Regione riporta inoltre:

  • i criteri generali di progettazione;
  • i percorsi di accesso alla copertura;
  • gli accessi alla copertura;
  • il transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture.